
Corpo Musicale "Cav. Pietro Masciadri"
La MUSICA è parte integrante della vita di ogni uomo.
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Il Corpo Musicale è regolamentato da uno Statuto Sociale che tutti i soci sono tenuti a rispettare.
Il "Corpo Musicale cav. Pietro Masciadri" è un'Associazione di volontariato socio-culturale ad indirizzo musicale retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.
L'Associazione ha sede in Ponte Lambro, via Trieste 8.
Il Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.
L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica, è a tempo indeterminato e persegue come scopo di mantenere attivo in Ponte Lambro, un corpo musicale in grado di partecipare alle varie manifestazioni civili o religiose del paese e di svolgere una propria attività musicale. Nel raggiungimento di tale scopo l'Associazione si propone inoltre di:
Il presente Statuto è modificabile con delibera dell'assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
Il patrimonio è costituito:
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizioni di tutti i coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.
Sono soci le persone fisiche, che condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Direttivo.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne sia lo Statuto che il Regolamento Interno. Il Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta.
Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. E' espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti in funzione alla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'elezione degli organi dell'Associazione, non può essere in alcun modo, vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, d'essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa. La morosità sarà dichiarata dal Direttivo. In caso d'inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale, assenze ingiustificate, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o alla presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Direttivo. L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione d'esclusione del socio adottata dal consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento d'esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritti alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
Sono organi dell'Associazione:
I soci sono convocati in Assemblea dal Direttivo almeno due volte all'anno, una entro il 30 Aprile, mediante comunicazione affissa nella sede dell'Associazione e comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede legale purché in Italia. L'Assemblea deve essere convocata anche a seguito di domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno 1/10 dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..
L'Assemblea delibera:
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 C.C.. Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritti di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio a un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Direttore; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di costatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea. Delle riunioni d'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
L'Associazione è amministrata da un Direttivo, composto da un Presidente, da un Direttore e da cinque Consiglieri eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di due anni e rieleggibili. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri l'intero Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Direttivo per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.
Il Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ad al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza del Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Direttore, in mancanza di entrambi dal più anziano d'età dei presenti. Delle riunioni del Direttivo, sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede inoltre alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
In caso di dimissioni o di abbandono per cause di forza maggiore di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, questo verrà sostituito dal socio meglio posizionato nella graduatoria delle ultime elezioni. Nel caso nessuno dei soci eletti, accetti tale incarico, il Consiglio Direttivo deciderà se procedere a nuove elezioni o assegnare ad un componente dello stesso la carica ad interim, chiedendone convalida alla prima Assemblea dei soci.
Il Presidente, ed in sua assenza il Direttore, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Direttore sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esecuzione delle proprie funzioni.
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con voto favorevole di ¾ degli aderenti. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
È fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Ente; l'Assemblea delibererà in merito alla sua destinazione ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, a giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendente e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Como.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal C.C. nonché del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.